Vi pongo un quesito... ma secondo voi, quando può essere considerato lecito il download di file da/tramite internet e quando no? Parlo di qualsiasi file come mp3, video, software, documenti...E' palese che nel nostro Paese, ma sicuramente anche negli altri, ci sia una gran confusione a livello legislativo sulla questione file sharinig e peer to peer ma di una cosa sono certo... la Sentenza n°149 del 9 Gennaio 2007 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha sicuramente rappresentato una svolta.
Torniamo un attimo indietro nel tempo... Due ragazzi torinesi nel 1999 crearono un server FTP per lo scambio di file di vario genere. A suo tempo i due furono condannati per aver tratto lucro dall'attività, ma la cosa è stata smentita e la sentenza ribaltata.
Vorrei aiutarvi a fare un pò di luce sulla questione e quindi vi esporrò le mie considerazioni.
Per prima cosa ecco la famosa sentenza ma dubito che chi non sia "del mestiere" abbia la pazienza di mettersi a cercare di capire cosa effettivamente ci sia scritto... anche perché tutto quello che trovate non è altro che il ricorso presentato dall'avvocato dei ragazzi a parte le ultime due righe che sono effettivamente la sentenza della Corte di Cassazione che, appunto, accetta il ricorso.
Ve ne riporto qui un pezzettino che cercherò di "tradurvi":È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del Tizio che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge633/41 è stata dapprima sostituita con quella“per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto”dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005,convertito con modificazioni dalla legge 43/2005.
Cosa vuol dire? Se andiamo a vedere sul sito del Parlamento la legge in questione "Dl 7/2005 art 3 comma 3-quinquies" scopriamo che già da Marzo 2005 la dicitura "per trarne profitto" era stata riconvertita con "a fini di lucro".
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".
... e quindi, visto il tutto, ne deduco che da Marzo del 2005, chi scarica con fini diversi dal lucro può ritenersi "pulito" ma anche chi ha scaricato prima di quella data può considerarsi tale in quanto per il Principio di Legalità
"Tra 2 norme che regolano la stessa materia emanate l'una in sostituzione o aggiornamento di quella precedente, l'imputato sarà giudicato in base alla norma a lui più favorevole"
Ovvero... se la legge in vigore al momento del fatto illecito commina una sanzione più gravosa per l'imputato della legge attuale, al momento del processo (e della sentenza), l'imputato verrà giudicato in base alla norma in vigore attualmente in quanto la fattispecie o non è più previsto come reato o semplicemente viene considerata meno grave e quindi è stata depenalizzata.
Detto questo, però, io non me la sento di assicurarvi che una eventuale difesa basata su queste considerazioni possa trarvi d'impaccio indenni nel caso di una disputa... ad ogni modo è pur sempre una carta in più da giocare a nostro favore no?
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